Art. 16.
(Costituzione).

      1. Si costituisce un'associazione temporanea tra professionisti quando due o più professionisti covengono di riunirsi per eseguire in comune un'opera o un mandato professionali determinati.
      2. I rapporti interni tra i professionisti sono regolati da atto scritto antecedente l'assunzione dell'incarico, il quale deve indicare a pena di nullità l'opera o il mandato da eseguire e, almeno sommariamente, le porzioni, fasi o percentuali di esso che ciascun professionista deve eseguire

 

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e il criterio di distribuzione dei proventi, oltre all'indicazione del professionista mandatario.
      3. Nell'associazione temporanea tra professionisti non vi è costituzione di un fondo o patrimonio comune, ma ciascun associato risponde personalmente verso i terzi delle obbligazioni assunte per il compimento dell'opera professionale.