1. Si costituisce un'associazione temporanea tra professionisti quando due o più professionisti covengono di riunirsi per eseguire in comune un'opera o un mandato professionali determinati.
2. I rapporti interni tra i professionisti sono regolati da atto scritto antecedente l'assunzione dell'incarico, il quale deve indicare a pena di nullità l'opera o il mandato da eseguire e, almeno sommariamente, le porzioni, fasi o percentuali di esso che ciascun professionista deve eseguire